Con la Legge di bilancio 2026 (n. 199/2025) il credito d'imposta ZES Unica torna protagonista per le imprese del Sud — e non solo. Per la prima volta, anche Marche e Umbria entrano nel perimetro agevolativo, seppur limitatamente ad alcuni comuni.
Il meccanismo, introdotto dall'art. 16 del D.L. n. 124/2023 e ora prorogato con i commi 438–443 della Legge di bilancio 2026, consente alle imprese di ottenere un credito d'imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24 telematico (codice tributo 7034).
In questo articolo trovi una guida completa e operativa: chi può accedere, quali beni sono agevolabili, le percentuali per dimensione e regione, le scadenze da rispettare e i punti critici su cui fare attenzione.
(Puglia FTG, piccole imprese)
Chi può accedere e dove
Il credito spetta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive situate nelle regioni della ZES Unica. Il perimetro è ampio: l'intero territorio di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise. L'Abruzzo rientra solo nelle zone classificate ai sensi dell'art. 107, lett. c) del TFUE.
La novità più rilevante della Legge di bilancio 2026 riguarda l'ingresso di Marche e Umbria: per queste due regioni, però, l'agevolazione è circoscritta a specifici comuni, elencati nell'allegato al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2026 (prot. n. 3882/2026). È indispensabile verificare preventivamente se il comune in cui ha sede la struttura produttiva rientra nell'elenco.
Quali beni sono agevolabili
Sono ammissibili gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature nuovi destinati all'attività produttiva. Rientrano nell'agevolazione anche terreni e fabbricati strumentali, con un vincolo fondamentale chiarito dalla Risposta AdE n. 183/2025: la quota agevolabile della componente immobiliare non può eccedere la componente non-immobiliare (macchinari, impianti e leasing). In pratica, la base agevolata è pari alla somma della componente non-immobiliare più il minore tra il costo dell'immobile e la stessa componente non-immobiliare. È ammesso anche l'acquisto tramite leasing finanziario, considerando il costo sostenuto dal locatore, al netto delle spese di manutenzione.
Gli investimenti devono essere realizzati tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028. I beni agevolati devono entrare in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto e devono rimanere nell'area ZES per almeno cinque anni. In caso di dismissione o cessione anticipata scatta il recupero del beneficio.
Le percentuali agevolative
Il credito d'imposta varia in funzione della regione e della dimensione aziendale (piccola, media, grande secondo i parametri UE). Per Marche e Umbria esiste un'ulteriore distinzione legata all'importo: sopra i 50 milioni di euro, l'aliquota si livella al 15% indipendentemente dalla dimensione.
| Area geografica | Piccola | Media | Grande |
|---|---|---|---|
| Investimenti fino a € 50 milioni (progetti standard) | |||
| Campania, Puglia, Calabria, Sicilia (art. 107, lett. a) TFUE) | 60% | 50% | 40% |
| Basilicata, Sardegna, Molise (art. 107, lett. a) TFUE) | 50% | 40% | 30% |
| Puglia – zone Fondo Transizione Giusta | 70% | 60% | 50% |
| Sardegna – zone Fondo Transizione Giusta | 60% | 50% | 40% |
| Abruzzo, Marche, UmbriaNovità 2026 (art. 107, lett. c) TFUE — solo zone specifiche) | 35% | 25% | 15% |
| Grandi Progetti di Investimento (GPI) – oltre € 50 milioni | |||
| Campania, Puglia, Calabria, Sicilia | 40% | 40% | 40% |
| Basilicata, Sardegna, Molise | 30% | 30% | 30% |
| Puglia – zone Fondo Transizione Giusta | 50% | 50% | 50% |
| Sardegna – zone Fondo Transizione Giusta | 40% | 40% | 40% |
| Abruzzo, Marche, Umbria | 15% | 15% | 15% |
Per i GPI con costi superiori a € 50 mln, le intensità massime per le grandi imprese si calcolano con il metodo dell«importo di aiuto corretto» (art. 2, punto 20, Reg. UE n. 651/2014). La quota agevolabile della componente immobiliare non può superare la componente non-immobiliare (Risposta AdE n. 183/2025).
I settori esclusi
Non tutte le attività possono accedere all'agevolazione. La normativa esclude espressamente alcune categorie, in conformità con la disciplina europea degli aiuti di Stato:
Le scadenze operative 2026
Il rispetto delle scadenze è condizione necessaria per non perdere il diritto al beneficio. Le date principali per il ciclo 2026 sono quattro, con alcune particolarità legate alla cadenza del calendario.
Il contributo aggiuntivo per gli investimenti 2025
Un elemento di novità rilevante riguarda chi ha effettuato investimenti nel 2025: la Legge di bilancio 2026 ha introdotto un contributo aggiuntivo pari al 14,6189% del credito richiesto con la comunicazione integrativa del ciclo precedente. Per accedervi è necessario presentare un'apposita comunicazione telematica tra il 15 aprile e il 15 maggio 2026, dichiarando il non cumulo con altri incentivi specificatamente individuati dalla normativa.
Cosa fare adesso
Se la tua impresa si trova in una delle regioni ammesse e stai pianificando investimenti nel triennio 2026–2028, ci sono tre azioni concrete da intraprendere senza rimandare.
Prima: verifica che la struttura produttiva rientri nel perimetro geografico corretto, con particolare attenzione a Marche, Umbria e zone specifiche dell'Abruzzo. Seconda: classifica correttamente la dimensione aziendale secondo i parametri europei: la differenza tra piccola e media impresa vale fino a dieci punti percentuali di agevolazione. Terza: pianifica la comunicazione preventiva entro il 1° giugno 2026 — senza questa comunicazione non è possibile accedere all'agevolazione per l'anno in corso.
La ZES Unica è uno strumento concreto, non una promessa: le risorse sono stanziate per legge e il meccanismo operativo è consolidato. Il valore reale dell'agevolazione dipende però dalla qualità della pianificazione e dal rispetto puntuale delle scadenze.